ISEE minorenni: cos’è e quando serve

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è la chiave di accesso a tantissime prestazioni agevolate, in particolare in questo articolo vi parliamo dell’ISEE dedicato ai minorenni.

Per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni innanzitutto occorre che il minore sia  figlio di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Attraverso l’ISEE si ha una valutazione della situazione economica delle famiglie tenendo conto del reddito di tutti i componenti, così come del loro patrimonio, a differenza dell’ISEE ordinario, l’ISEE minorenni è utile per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, come ad esempio il bonus bebè, vediamo perché e come vanno indicati i due genitori nella DSU.

ISEE minorenne viene utilizzato quando i genitori non sono coniugati né conviventi tra di loro si pone il problema riguardo a qual è il nucleo familiare in cui va indicato il minorenne. Il figlio minore fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE del genitore con cui convive, nel caso in cui si verifica la situazione in cui il minorenne non conviva con alcun genitore, si verifica una delle seguenti ipotesi:

– nel caso in cui non ci sia alcun provvedimento di affidamento definitivo, o temporaneo ad altri soggetti, il minorenne viene attratto nel nucleo familiare dei genitori;

– secondo caso in cui il minore sia in affido temporaneo ad uno dei genitori, quest’ultimo può considerarlo come parte del nucleo;

–  il minore sia in comunità, questo fa nucleo a sé;

– qualora il minore sia in affido preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario.

Ma cosa cambia per il genitore non convivente e come fare eventualmente per indicarlo nella DSU ai fini ISEE?

L’ISEE per genitori non sposati non conviventi, il genitore che non convive va comunque indicato nell’ISEE, come componente aggregato al nucleo qualora non soddisfa neppure una delle seguenti situazioni:

– se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore (il genitore anche se non convivente non può essere totalmente escluso dall’ISEE in quanto va indicato come componente aggiuntiva della situazione economica del genitore non convivente);

– se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;

–  se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli ( genitore non deve essere inserito nel nucleo del figlio; in tal caso, quindi, il dichiarante non deve inserire alcun reddito né patrimonio del genitore escluso).

– se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.